Art. 3.
(Abilitazione).

      1. Il diploma di laurea di ottico-optometrista conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
      2. Le facoltà di medicina e chirurgia, d'intesa con le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, possono istituire corsi di laurea finalizzati alla formazione del profilo professionale sanitario dell'ottico-optometrista, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano altresì le relative modalità di attuazione.